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GPSR Compliance Guide

GPSR su Shopify in Italia: cosa deve mostrare la scheda prodotto (2026)

Dal 13 dicembre 2024 la scheda di ogni prodotto venduto a consumatori nell’UE deve indicare il fabbricante, la persona responsabile nell’UE se serve, i dati che identificano il prodotto e le avvertenze, in Italia in italiano. Cosa dice l’art. 19 del GPSR, cosa ha cambiato il D.Lgs. 78/2026, quanto costano le violazioni e come configurare tutto su Shopify.

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10 min
Source
Regulation (EU) 2023/988 + Commission Notice C/2025/6233

In sintesi

  • La regola: l’art. 19 del regolamento (UE) 2023/988 (GPSR), che si applica in tutta l’UE dal 13 dicembre 2024.
  • Cosa mostrare: su ogni scheda prodotto il fabbricante con indirizzo postale ed elettronico, la persona responsabile nell’UE se il fabbricante è extra UE, foto, tipo e un identificativo, e le avvertenze di sicurezza.
  • Lingua: avvertenze in italiano (artt. 9 e 104 del Codice del consumo).
  • Sanzioni: dal 16 maggio 2026 il D.Lgs. 78/2026 prevede sanzioni da 2.500 a 25.000 euro per chi viola questi obblighi, irrogate dalla Camera di commercio.
  • Su Shopify: nessun campo GPSR dedicato. Usi descrizione, metafield, il campo Informative oppure un’app.

Cosa chiede l’articolo 19 del GPSR

Il GPSR, il regolamento europeo sulla sicurezza generale dei prodotti, ha sostituito la direttiva 2001/95/CE e si applica direttamente in Italia dal 13 dicembre 2024 (art. 52). Vale anche per chi vende da fuori: per l’art. 4 un prodotto venduto online si considera messo a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’UE. Un negozio svizzero che spedisce in Italia ha di regola gli stessi obblighi di uno di Milano.

Art. 19 del regolamento (UE) 2023/988, testo ufficiale

«Se gli operatori economici mettono i prodotti a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l’offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:

a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l’indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;

b) se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;

c) informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e

d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull’imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.»

Le quattro informazioni dell’art. 19 del GPSR e cosa scrivere in una scheda prodotto Shopify.
Art. 19Nella tua scheda prodotto
a) FabbricanteRagione sociale o marchio, indirizzo postale, email o modulo di contatto.
b) Persona responsabileSolo per fabbricanti extra UE: nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile nell’UE.
c) IdentificazioneLe foto, il tipo o modello e un codice come l’EAN.
d) AvvertenzeLe avvertenze di etichetta e foglietto, in italiano, come testo leggibile sulla pagina.

Tre espressioni contano più delle altre. «L’offerta»: l’esempio della Commissione è «l’offerta di un prodotto sul proprio negozio online» (orientamenti C/2025/6233, punto 3.1.1), quindi i dati vanno sulla scheda di ogni prodotto. «Almeno»: è un minimo. «Indirizzo elettronico»: un’email o una sezione del sito che permetta di contattare direttamente il fabbricante, perché per la Commissione «un sito web non è di per sé sufficiente se non consente una comunicazione diretta».

L’obbligo vale anche per giocattoli, cosmetici ed elettronica con marcatura CE: per loro l’art. 2, paragrafo 1, esclude il capo III, sezione 1, ma non la sezione 2, dove si trova l’art. 19 (orientamenti, punto 2.2).

Fabbricante, importatore o distributore: che ruolo hai

  • Vendi con il tuo marchio. Sei il fabbricante anche se a produrre è una fabbrica terza, come nel private label (art. 3, punto 8, e art. 13, paragrafo 1).
  • Rivendi marchi di altri. Sei un distributore (art. 3, punto 11). Prima di vendere verifichi che sul prodotto ci siano identificativo, recapiti e istruzioni (art. 12, paragrafo 1).
  • Importi da un paese extra UE con il marchio del fabbricante. Sei l’importatore (art. 3, punto 10): il tuo nome e i tuoi recapiti vanno sul prodotto o, se non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento (art. 11, paragrafo 3).

Sull’etichetta vale anche una regola italiana: l’art. 6, comma 1, lettera b, del Codice del consumo, aggiornato dal D.Lgs. 78/2026, chiede sul prodotto o sulla confezione nome o marchio, sede legale e indirizzo postale ed elettronico del produttore o di un importatore stabilito nell’UE. L’art. 11 vieta di vendere in Italia prodotti senza queste indicazioni.

La persona responsabile nell’UE

Per l’art. 16, paragrafo 1, del GPSR un prodotto non può essere immesso sul mercato senza un operatore stabilito nell’UE che ne risponda davanti alle autorità. Il regolamento lo chiama «responsabile», il centro assistenza di Shopify «persona responsabile per l’UE». Secondo la Commissione (orientamenti, punto 3.2) può essere un fabbricante UE, l’importatore, un rappresentante autorizzato con mandato scritto oppure, in mancanza di questi, un fornitore di servizi di logistica nell’UE per i prodotti che gestisce.

Nella scheda compare solo se il fabbricante è fuori dall’UE (art. 19, lettera b). Se importi tu dalla Cina o dagli Stati Uniti, il responsabile puoi essere tu, in quanto importatore. I suoi recapiti vanno anche sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento (art. 16, paragrafo 3).

Identificazione del prodotto e avvertenze in italiano

Per la lettera c servono foto, tipo o modello e un identificativo. In Shopify puoi salvare un GTIN nel campo Codice a barre del prodotto o della variante; controlla nell’anteprima che compaia davvero sulla pagina. Per la lettera d la lingua la sceglie lo Stato membro, e l’Italia ha scelto così:

Art. 104, comma 3, Codice del consumo (D.Lgs. 78/2026)

«Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo, sia in lingua italiana ben visibile.»

La norma non nomina la scheda online e non vale per i prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione, come giocattoli, cosmetici o elettronica CE (art. 102, comma 4). Ma l’art. 9 del Codice del consumo vuole tutte le informazioni per i consumatori almeno in italiano, quindi anche le avvertenze sulla pagina. Per gli altri paesi UE in cui vendi, verifica la lingua richiesta da ciascuno.

Aggiorna anche le schede pubblicate prima del 13 dicembre 2024. La merce conforme alla vecchia direttiva e immessa sul mercato prima di quella data può restare in vendita (art. 113, comma 1-bis, Codice del consumo), ma gli obblighi valgono per «qualsiasi offerta di prodotti effettuata in tale data o successivamente» (orientamenti, punto 2.1). E in caso di richiamo, chi raccoglie i dati dei clienti deve usarli per avvisarli direttamente (art. 35, paragrafo 1): gli ordini di Shopify contengono già questi dati.

Come farlo su Shopify

Shopify non ha campi GPSR dedicati e non offre direttamente servizi di persona responsabile nell’UE. Il centro assistenza indica il metafield Informative per le avvertenze obbligatorie per legge e la descrizione o un metafield per il resto.

Opzione 1: gli strumenti di Shopify

  • Descrizione. Rapida con pochi prodotti, ma ripeti gli stessi indirizzi e correggi ogni scheda quando un fornitore cambia sede.
  • Metafield e metaobject. Un metaobject «Fabbricante» (nome, indirizzo, email) collegato ai prodotti con un metafield e mostrato dal tema: una voce per fornitore, con un po’ di configurazione.
  • Informative. Disponibile dal 17 giugno 2026. Le voci standard sono americane (Proposition 65, pericolo di soffocamento), quindi per l’UE crei una voce personalizzata con Aggiungi nuova voce. In Giurisdizioni scegli i singoli paesi, perchĂ© l’UE come gruppo non c’è; in Preferenze di visualizzazione aggiungi il Carrello se il tema ha l’aggiunta rapida. Per piĂą prodotti usa l’editor in blocco o la colonna shopify.disclosure del CSV. Poi, con il tema aggiornato, aggiungi il blocco Informative in Informazioni sul prodotto (Horizon) o la sezione Informative (Dawn e altri temi Online Store 2.0).

Opzione 2: un’app

Con il modulo GPSR di Complimus salvi una volta sola ogni fabbricante (nome, indirizzo, email e telefono) e, per i fabbricanti extra UE, la persona responsabile nell’UE; poi assegni i prodotti uno alla volta o in blocco e colleghi dichiarazione di conformità e istruzioni. Sulla pagina prodotto compare un blocco con le informazioni sulla sicurezza del prodotto, tradotto e nel tuo stile, e, se vuoi, solo per i visitatori UE. Si aggiunge dall’editor di temi senza toccare il codice ed è gratuito e illimitato in ogni piano. Non mostra ancora avvertenze né numeri di lotto: per le avvertenze usa Informative o la descrizione.

Passo per passo

  1. Esporta i prodotti in CSV, raggruppali per marchio e decidi il tuo ruolo per ciascuno.
  2. Chiedi per iscritto a ogni fornitore ragione sociale, indirizzo postale ed email.
  3. Conferma la persona responsabile per ogni fabbricante extra UE.
  4. Controlla foto, tipo o modello e codice EAN.
  5. Copia le avvertenze da etichetta e foglietto, in italiano.
  6. Pubblica tutto con metaobject e Informative, oppure con un’app.
  7. Verifica dal telefono una scheda per ogni fornitore e per ogni mercato.

Errori frequenti

  • La homepage come indirizzo elettronico. Serve un’email o un modulo di contatto.
  • Indicare la fabbrica invece di te. Con il tuo marchio il fabbricante sei tu.
  • Un responsabile che non ha mai accettato. Il rappresentante autorizzato ha bisogno di un mandato scritto del fabbricante (art. 10, paragrafo 1).

AutoritĂ  e sanzioni in Italia

L’art. 44 del GPSR lascia le sanzioni agli Stati membri. L’Italia le ha fissate con il D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026), in vigore dal 16 maggio 2026, che ha aggiornato le norme del Codice del consumo sulla sicurezza dei prodotti (articoli da 102 a 113), valide anche per la vendita online (art. 102, comma 2). Le sanzioni sono nell’art. 112:

Le sanzioni dell’art. 112 del Codice del consumo, come riscritto dal D.Lgs. 78/2026.
Art. 112ViolazioneSanzione
Comma 3Obblighi del capo III del GPSR, art. 19 compresoDa 2.500 a 25.000 euro (sanzione amministrativa pecuniaria)
Comma 2Informazioni non fornite all’autorità, mancata cooperazione o ostacolo ai controlliDa 4.000 a 40.000 euro (sanzione amministrativa pecuniaria)
Comma 4Provvedimenti dell’autorità non rispettati, anche dai marketplaceAmmenda da 3.000 a 30.000 euro
Comma 1Prodotti pericolosi sul mercatoArresto da sei mesi a un anno e ammenda da 10.000 a 100.000 euro

Una scheda incompleta rientra di norma nel comma 3, salvo che il fatto sia reato o sia giĂ  punito da regole di settore, per esempio su giocattoli o elettronica. Le violazioni sono accertate dalle autoritĂ  di vigilanza del mercato e di controllo (comma 5); la sanzione la irroga la Camera di commercio territorialmente competente, applicando la legge 689/1981 in quanto compatibile (comma 6).

Quella legge ammette il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: un terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo (art. 16). Per il comma 3 sarebbero 5.000 euro. Oltre alla sanzione, l’autorità può limitare l’immissione sul mercato di un prodotto o disporne il ritiro o il richiamo, con un provvedimento motivato e notificato entro sette giorni (art. 108, comma 1, Codice del consumo). Per dubbi sul GPSR e sulle norme italiane puoi chiedere informazioni gratuite al Ministero delle imprese e del made in Italy (art. 104, comma 4).

Checklist GPSR per il tuo negozio Shopify

  • Per ogni marchio so se sono fabbricante, importatore o distributore.
  • Ogni scheda mostra nome, indirizzo postale ed email o modulo di contatto del fabbricante.
  • I prodotti di fabbricanti extra UE mostrano la persona responsabile nell’UE.
  • Ogni scheda ha foto, tipo o modello e un identificativo visibile.
  • Le avvertenze sono sulla pagina, in italiano, anche nelle schede piĂą vecchie.
  • Posso scrivere a tutti gli acquirenti di un prodotto in caso di richiamo.

Domande frequenti

Cosa deve indicare una scheda prodotto Shopify secondo il GPSR?

L’art. 19 del regolamento (UE) 2023/988 chiede almeno: nome o marchio del fabbricante con indirizzo postale ed elettronico; la persona responsabile nell’UE, se il fabbricante non è stabilito nell’UE; immagine, tipo e un identificativo del prodotto; le avvertenze di sicurezza, in Italia in lingua italiana.

Il GPSR vale anche per un negozio Shopify con sede fuori dall’Italia?

Sì, se l’offerta è destinata ai consumatori dell’UE. Per l’art. 4 del GPSR conta che il venditore diriga, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri.

Quando devo indicare la persona responsabile nell’UE?

Nella scheda prodotto solo se il fabbricante non è stabilito nell’UE (art. 19, lettera b). Può essere l’importatore, un rappresentante autorizzato con mandato scritto o, in mancanza di questi, un fornitore di servizi di logistica nell’UE.

Le avvertenze sulla scheda prodotto devono essere in italiano?

Sì. L’art. 19, lettera d, rinvia alla lingua scelta dallo Stato membro. In Italia l’art. 104, comma 3, del Codice del consumo vuole le avvertenze «in lingua italiana ben visibile» e l’art. 9 chiede tutte le informazioni per i consumatori almeno in italiano.

Quali sanzioni prevede l’Italia per il GPSR?

Con il D.Lgs. 78/2026, l’art. 112, comma 3, del Codice del consumo punisce chi viola gli obblighi del capo III del GPSR, art. 19 compreso, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, salvo che il fatto sia reato o sia punito da norme di settore. A irrogarla è la Camera di commercio competente per territorio.

Basta una pagina GPSR nel footer?

Meglio di no. L’art. 19 chiede che sia l’offerta del prodotto a mostrare le informazioni in modo chiaro e visibile, e la Commissione porta come esempio l’offerta sul proprio negozio online. Una pagina unica non dice quali dati valgono per quale prodotto.

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